La Giurisprudenza di T&P – Ottobre
Tre recenti pronunce ottenute dallo Studio su premio di risultato, offerta della prestazione e risarcimento del danno, nonché incompatibilità tra attività libero-professionale extra moenia e incarico direttivo sanitario.
A cura di Antonio Cazzella
01 PREMIO DI RISULTATO E DISTACCO
Il distacco può escludere il premio legato alla presenza in azienda
La sola dipendenza formale dal datore di lavoro non è sufficiente quando il premio presuppone il concreto svolgimento dell’attività all’interno dell’azienda.
Il Tribunale di Milano ha escluso il diritto del lavoratore distaccato a percepire il Premio di Risultato previsto dal contratto aziendale. Il distacco non interrompe il rapporto di lavoro e il datore mantiene la responsabilità del trattamento economico; tuttavia, per accedere al premio è necessario un elemento ulteriore: il concreto dispiegamento dell’attività nell’organizzazione aziendale. Tale requisito non ricorre durante l’assegnazione temporanea a un soggetto terzo, anche se disposta nell’interesse del datore di lavoro.
Perché interessa Nel caso esaminato, l’accordo aziendale indicava espressamente la presenza in azienda come presupposto per il riconoscimento del premio.
Tribunale di Milano, 18 settembre 2026, n. 3834
02 OFFERTA DELLA PRESTAZIONE E DANNO
Senza offerta della prestazione non matura il risarcimento
La mancata esecuzione dell’attività non è imputabile al datore se il lavoratore non prova di avere messo a disposizione la propria prestazione.
Il Tribunale di Verona ha esaminato una domanda risarcitoria relativa al periodo compreso tra la fine di un infortunio e un asserito licenziamento verbale. In assenza della prestazione lavorativa, il risarcimento richiede la prova che l’inattività dipenda dal datore di lavoro. È quindi necessaria la mora accipiendi, che si configura quando il datore rifiuta la prestazione che il lavoratore intende rendere.
Perché interessa Il lavoratore deve dimostrare di avere offerto la prestazione e che il datore l’abbia rifiutata.
Tribunale di Verona, 1 ottobre 2026, n. 658
03 SANITÀ E ATTIVITÀ EXTRA MOENIA
L’incarico direttivo richiede l’opzione per l’attività assistenziale esclusiva
Per i docenti universitari, l’incarico di direzione di una struttura complessa non è compatibile con l’attività libero-professionale in regime extra moenia.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato il rigetto della domanda volta ad accertare l’assenza di incompatibilità tra attività libero-professionale extra moenia e incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa. Dalla disciplina normativa, letta alla luce dei precedenti giurisprudenziali, emerge l’intento di subordinare l’attribuzione degli incarichi direttivi di struttura ai docenti universitari all’opzione per l’attività assistenziale esclusiva.
Perché interessa L’esercizio extra moenia è incompatibile con l’incarico direttivo quando la normativa richiede l’esclusività assistenziale.
Corte d’Appello di Milano, 9 ottobre 2026, n. 962






