Valore probatorio dei messaggi WhatsApp e giusta causa di licenziamento negli studi professionali
Valore probatorio dei messaggi WhatsApp e giusta causa di licenziamento negli studi professionali
Nota a Tribunale di Napoli, Sez. Lav., 8 ottobre 2026
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Claudio Ponari
Con la sentenza dell’8 ottobre 2026 (causa n. 9179/2024 R.G.L.), il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, si è pronunciato sulla legittimità di un licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato dal titolare di uno studio podologico nei confronti di una dipendente con mansioni di segretaria, rigettando altresì la domanda di pagamento di differenze retributive per asserito lavoro straordinario.
La vicenda espulsiva traeva origine da un messaggio WhatsApp inviato dalla lavoratrice al datore di lavoro durante le ferie estive (nel giorno del compleanno di quest’ultimo), con cui ella preannunciava di non voler rientrare a settembre, accusando il professionista di averla “sfruttata e umiliata”, definendo sé stessa e una ex collega “stupide da sfruttare in fretta” e un’addetta alle pulizie “abbastanza ignorante per lavarti lo studio”. A ciò seguivano il blocco del contatto telefonico datoriale e la reiterazione delle accuse sia verbalmente alla riapertura dello studio dopo le ferie, sia nelle giustificazioni scritte rese ex art. 7 L. n. 300/1970
La pronuncia in commento appare pienamente corretta e rigorosamente allineata ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sotto più profili.
In primo luogo, sul piano processuale e probatorio, il Giudice ha correttamente disatteso le eccezioni relative all’inutilizzabilità delle riproduzioni fotografiche delle chat di messaggistica. Facendo corretta applicazione dell’orientamento della Suprema Corte (tra cui Cass. n. 1254/2025 e Cass., Sez. Un., n. 11197/2023), il Tribunale ha equiparato gli screenshot dei messaggi WhatsApp alle e-mail, qualificandoli come documenti elettronici rientranti nelle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., idonei a formare piena prova ove non specificamente disconosciuti nella loro conformità.
In secondo luogo, in tema di giusta causa ex art. 2119 c.c. e proporzionalità della sanzione, la decisione si conforma all’insegnamento di legittimità (Cass., Sez. Lav., nn. 7188/2001, 5633/2001, 7462/2002, 8107/2002) secondo cui il vaglio giudiziale non può essere astratto, ma deve calarsi nelle circostanze concrete del rapporto. Correttamente il Tribunale ha valorizzato la natura della realtà lavorativa — uno studio professionale e non una grande azienda — in cui la stretta contiguità personale rende il vincolo fiduciario imprescindibile per il sinallagma contrattuale. Inoltre, il Giudice ha condivisibilmente precisato che l’eventuale percezione soggettiva di vantare crediti retributivi legittima il ricorso alla tutela giudiziaria, ma non giustifica mai il ricorso a offese personali lesive degli obblighi di correttezza e buona fede.
Infine, del tutto coerente con i canoni di riparto dell’onere probatorio è il rigetto della domanda relativa al lavoro straordinario, la cui dimostrazione esige una prova particolarmente rigorosa, nella specie non raggiunta dalla lavoratrice.
In definitiva, la sentenza ha quindi correttamente statuito:
– che i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare rappresentano prove documentali legittimamente acquisibili mediante riproduzione fotografica o screenshot. Essi costituiscono riproduzioni informatiche ai sensi dell’art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti e delle comunicazioni rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca espressamente la conformità ed attendibilità.
– che ai fini dell’integrazione della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., la condotta del dipendente deve essere valutata sia sotto il profilo oggettivo che psicologico. L’invio di messaggi denigratori e provocatori rivolti al datore di lavoro, seguito dall’ingiustificata interruzione dei contatti, costituisce grave inadempimento degli obblighi di correttezza e fedeltà idoneo a distruggere irrimediabilmente l’elemento fiduciario, specialmente nei rapporti di lavoro svolti a stretto contatto personale all’interno di piccoli studi professionali.






