Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: prova del repêchage e motivo ritorsivo
Legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – perimetro dell’onere di prova in tema di repêchage e preteso carattere ritorsivo.
Tribunale di Cassino, 3 ottobre 2026, n. 928
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Sara Lovecchio.
Il Tribunale di Cassino, nella sentenza in esame, ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore contro il licenziamento a lui intimato per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, il provvedimento era motivato da ragioni di carattere produttivo, individuate nella contrazione delle commesse; il lavoratore, oltre a contestare la sussistenza di tali ragioni, ha dedotto la violazione dell’obbligo di repêchage, nonché il carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo, assumendo che quest’ultimo costituisse una reazione datoriale a pregresse rivendicazioni sindacali da lui avanzate.
Il Tribunale, in primo luogo, ha accertato l’effettiva riduzione dell’attività produttiva e contrazione delle commesse con riferimento all’attività svolta dal lavoratore (manutentore) ed ha ritenuto “coerente con una logica imprenditoriale di contenimento dei costi aziendali” sopprimere la posizione rivestita dalla “risorsa meno funzionale alla gestione delle commesse residue e comunque non ricollocabile presso le proprie sedi operative”, considerata anche la maggiore “qualificazione professionale” degli altri colleghi manutentori.
Il Giudice ha, quindi, evidenziato che “sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del repêchage, gravando la prova dell’impossibilità sul datore di lavoro, tuttavia, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio”. E, nel caso di specie, aver accertato la diversa e superiore qualificazione tecnica degli altri lavoratori occupati presso le sedi aziendali del datore – in assenza di deduzioni, da parte del lavoratore, su eventuali posizioni disponibili – è stato considerato elemento sufficiente per escludere anche la violazione dell’obbligo di repêchage.
Infine, quanto all’eccepito carattere ritorsivo del licenziamento, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “il motivo illecito di vendetta o rappresaglia deve avere carattere determinante ed esclusivo ai sensi dell’art. 1345 c.c., cosicché l’accertamento della nullità del licenziamento presuppone la verifica della insussistenza della ragione formalmente posta a fondamento del recesso, meramente pretestuosa” (da ultimo, cfr., in questo senso, Cass. 26 maggio 2026, n. 16310).
Conseguentemente, nel caso esaminato, essendo stata accertata l’effettiva sussistenza delle ragioni addotte nella lettera di licenziamento, il Giudice ha escluso anche il carattere ritorsivo dello stesso.






