Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1069 del 29 luglio 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un operaio responsabile di grave insubordinazione. Il rifiuto reiterato di rispettare il regolamento aziendale, le minacce rivolte all’amministratore delegato e la permanenza in azienda nonostante l’ordine di allontanarsi hanno compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Condividiamo il contributo dell'Avv. Damiana Lesce, pubblicato su Diritto Bancario, sulle novità del Decreto Lavoro 2026, con particolare riferimento ai termini di durata massima dei rapporti a termine e dei rapporti di lavoro in missione in forza di un contratto di somministrazione, nonché i suoi possibili riflessi sul contenzioso.
Lunedì 5 ottobre, alle 15:30, nello splendido Auditorium «Enzo Zappalà» (ex Chiesa della Purità) dell’Università di Catania, avrà luogo la presentazione del libro “Volevo fare il Viceré” dell’Avv. Salvatore Trifirò. Condividiamo l'intervista pubblicata sul quotidiano La Sicilia
La Corte d’Appello di Brescia conferma il licenziamento per giusta causa di un motorista autore di ripetute frasi e richieste a sfondo sessuale verso una collega. Per i giudici, non erano scherzi o complimenti, ma condotte lesive della dignità della lavoratrice.
Lo Studio Trifirò & Partners Avvocati ha supportato ButanGas SpA nel suo percorso di espansione nel mercato italiano del GPL completando l'acquisizione dei rami d’azienda di M.D.G. - Metanifera di Gavirate S.r.l., Campania Tepor e Pianeta Gas.
Il demansionamento non dipende dalla semplice perdita di un incarico, ma dall’eventuale svuotamento sostanziale del ruolo e dall’impoverimento della professionalità. Per valutare il caso contano funzioni, responsabilità, autonomia e opportunità professionali effettive.
Martedì 15 settembre 2026, alle 18.30, Assolombarda ospiterà nella sede di via Pantano 9 a Milano la presentazione di “Volevo fare il Viceré”, il libro dell’avvocato Salvatore Trifirò, figura di riferimento del diritto del lavoro e legale che nel corso della sua carriera ha assistito alcune tra le principali aziende private e pubbliche del Paese. L’incontro si inserisce nella rassegna AssoTalk e porta al centro del dibattito una storia professionale e personale che attraversa alcune delle stagioni più complesse della Repubblica italiana.
La legge di conversione del Decreto Lavoro modifica i limiti della somministrazione, distinguendo tra lavoratori assunti dalle agenzie a tempo determinato e indeterminato. Per i primi resta il limite di 24 mesi, mentre per i lavoratori assunti a tempo indeterminato viene introdotto un limite aggiuntivo di 36 mesi presso lo stesso utilizzatore. La disciplina può quindi consentire fino a 60 mesi complessivi di missione e vieta clausole che ostacolino l’assunzione diretta del lavoratore da parte dell’utilizzatore.
Le Corti d'Appello di Milano e Brescia confermano che il datore di lavoro, prima di licenziare per motivi economici, deve dimostrare di aver tentato concretamente la ricollocazione del dipendente. In assenza di un corretto adempimento dell'obbligo di repêchage, il licenziamento è illegittimo e può comportare un risarcimento fino a 36 mensilità per i lavoratori assunti con il regime delle tutele crescenti.
La Cassazione stabilisce che un verbale del medico fiscale ambiguo non basta a dimostrare l'assenza del lavoratore durante la malattia. Se il datore di lavoro non acquisisce ulteriori prove, il licenziamento è illegittimo. Anche l'allontanamento giustificato da esigenze sanitarie, se sanzionato dal CCNL con misure conservative, non può giustificare il recesso.