Responsabilità dell’intermediario bancario-assicurativo in relazione all’operato di un suo incaricato

Cassazione 22.6.2026 n. 21087 – Commento dell’Avv. Bonaventura Minutolo


 

La Cassazione (sent. del 22.6.2026 n. 21087) ritorna sul tema della responsabilità dell’intermediario (bancario-assicurativo) quanto all’operato di un suo incaricato (promotore-finanziario-agente), soffermandosi – in particolare – sul comportamento anomalo del danneggiato, che offre ancora spazio per la sua concreta sussistenza.

 

In altre parole, mentre con le sentenze 10.2.2025 n. 3425 e 29.4.25 n. 11241 la Corte di legittimità riteneva quanto alla responsabilità dell’intermediario e/o agente che fosse accertato il ruolo del suo incaricato (promotore finanziario e/o funzionario interno dell’Istituto di credito), con la sentenza in commento riassume i presupposti per la esclusione del nesso di causalità tra il fatto illecito del promotore ed il danno lamentato del cliente.

 

Al riguardo, la sentenza richiama le precedenti decisioni (sent. n. 1741 del 2011 e quella n. 8229/2006), e – in particolare – la motivazione dell’ultima, nella quale si evidenziava che la L. 2 gennaio 1991, n. 1 art. 5 comma 4; D.lgs 24 febbraio 1998, n. 415, art. 23, ed art. 23 d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, art. 31, comma 3), ponevano a carico dell’intermediario, la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, mentre non si riteneva rilevante valutare se si trattasse o meno di responsabilità oggettiva e i rapporti sistemici con la responsabilità contemplata, in via generale dell’art. 2049 c.c., quanto – invece – sottolineava che la responsabilità dell’intermediario preponente, che pur sempre presupponeva che il fatto illecito del promotore fosse connesso necessariamente alle incombenze a lui facenti capo (Cass. n. 20588 del 2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragione d’essere, da un lato nel fatto che il promotore è uno strumento di cui l’intermediario si avvale (ubi commoda eius et incommoda) e – dall’altro e più specificatamente, nell’esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede (tutela della buona fede degli investitori, Cass. 7 aprile 2006 n. 8229).

 

La ratio legis è quindi quella di rafforzare la garanzia dei clienti riguardo all’operato di un collaboratore dell’intermediario, che viene – per tale via – sensibilizzato.

 

La Corte – peraltro – osserva, dopo un primo diverso orientamento, che anche la violazione da parte del promotore delle regole relative all’incasso delle somme di denaro dai loro clienti (d.lgs 24.2.1998 n. 558, art. 318), costituisce un comportamento rilevante per la determinazione della responsabilità dell’intermediario.

 

Alla luce dei predetti rilievi, la Corte ribadisce il principio secondo cui “qualora l’intermediario provi che vi sia stata se non la collusione„ ma consapevole, fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore e/o agente delle regole di condotta su di lui gravanti, allora il nesso di causalità, posto a fondamento della responsabilità ex art. 2049 c.c., verrebbe meno.

 

Tuttavia, si esclude che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle previste dalle norme contrattuali possa di per sé solo escludere la responsabilità dell’intermediario (cfr. Cass. n. 8299 del 20006 e n. 17343 del 2009).

 

La stessa Suprema Corte (sentenza n. 3016/2018) ha ritenuto che la responsabilità solidale “deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia”, vale a dire, se non di complicità, quantomeno di consapevole acquiescenza dello stesso cliente a comportamenti irregolari del promotore in base ad elementi presuntivi: ad es. se il cliente, consapevole delle procedure relative agli investimenti finanziari e/o alla stipula di polizze assicurative non richieda al promotore e/o agenti la consegna della documentazione contrattuale, esegua pagamenti per contanti a mano dello stesso o addirittura fornisce al promotore le proprie coordinate bancarie per i prelievi di somme che  riferite ai predetti investimenti.

 

Sono questi gli esempi ricorrenti del venir meno del nesso di causalità tra i compiti assegnati dell’intermediario al promotore ed i danni subiti dal cliente, nella ipotesi in cui quest’ultimo si sia appropriato delle somme a lui versate dal cliente, anziché procedere agli effettivi investimenti come promessi.

 

Nella casistica sopra accennata, rientra anche l’ipotesi in cui il cliente consapevole e quindi esperto, non richieda al promotore e/o all’intermediario i previsti rendiconti temporali, solitamente annuali o semestrali, relativi agli investimenti concordati con il promotore, senza ricevere documentazione contrattuale (è il caso di omessa, reale stipula dei contratti finanziari e/o assicurativi) e – talvolta – anche di riscatti di polizze e/o investimenti finanziari, non autorizzati dal cliente, ma operati dal promotore infedele.

Bonaventura Minutolo

Ha assistito ed assiste primarie Compagnie di Assicurazioni (multinazionali), prestando consulenza e gestendo contenzioso nei rami danni e vita; l’attività di gestione del contenzioso si è estesa nello stesso tempo, allo specifico rapporto di agenzia di assicurazione e brokeraggio assicurativo, affrontando i temi fondamentali del rapporto di agenzia e di brokeraggio, nel più ampio quadro delle correlazioni tra i mediatori assicurativi. Il relativo contenzioso ha visto confermare – in sede di legittimità – la prevalenza, quale fonte primaria, della disciplina collettiva nell’ambito della gerarchia delle fonti. Nell’ultimo decennio l’attività è stata estesa all’assicurazione del ramo III come disciplinato dal D.lgs 7.9.2005 n. 209, con particolare riferimento alla problematica attinente alla natura assicurativa e/o finanziaria di tale contratto, che ha generato un cospicuo contenzioso, e che – in tempi recenti – ha visto correlarsi con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e – quindi – alla disciplina trasnazionale di simili prodotti assicurativi. La casistica vantata è pluridecennale e può essere riscontrata nelle più accreditate riviste giuridiche e sul portale telematico (de jure = Giuffrè). A latere, nell’ambito del relativo dipartimento, è gestita consulenza e contenzioso nell’ambito locativo (usi commerciali e abitativi), sviluppatosi a seguito della gestione del patrimonio immobiliare di una delle predette Compagnie, comprese le problematiche condominiali.
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