Si discute, in questi giorni, della nuova funzione che verrà introdotta da Microsoft Teams e che consentirà, leggendo il nome della rete Wi-Fi aziendale alla quale l’app è associata, di rilevare se i partecipanti alla riunione sono o no in ufficio. Questa funzionalità ha riacceso il dibattito sui controlli a distanza nei luoghi di lavoro.
L’assenza ingiustificata dal lavoro rappresenta una delle situazioni più delicate nella gestione del rapporto di lavoro, poiché può compromettere l’organizzazione aziendale e, nei casi più gravi, portare a sanzioni disciplinari fino al licenziamento. Le regole che disciplinano tempi, obblighi di comunicazione e conseguenze sono definite soprattutto dai contratti collettivi, che stabiliscono quando l’assenza diventa rilevante sul piano disciplinare e quali soglie possono far scattare la risoluzione del rapporto.
La recente pronuncia del Tribunale di Benevento chiarisce che, in caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il datore di lavoro non può limitarsi a verificare l’assenza di mansioni compatibili, ma deve attivarsi concretamente per adottare soluzioni organizzative che consentano la prosecuzione del rapporto. L’obbligo di repêchage si affianca quindi a quello di predisporre “accomodamenti ragionevoli”, richiesti dai principi di correttezza, buona fede e solidarietà.
La Corte d’appello di Milano ha ribadito come, in caso di condotta disciplinarmente rilevante del lavoratore, sia sempre necessario verificare in concreto la gravità dei fatti e la proporzionalità della sanzione, alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La decisione conferma che il licenziamento per giusta causa è legittimo quando la reazione del dipendente supera la soglia della legittima difesa e si traduce in un’aggressione, compromettendo il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Ciò che conta è il comportamento tenuto dal lavoratore e la sua idoneità a ledere tale fiducia.
La recente sentenza della Corte d’appello di Roma offre un importante chiarimento in materia di patti di non concorrenza, evidenziando i limiti entro cui tali accordi possono essere validamente stipulati. Il caso esaminato mette in luce come l’eccessiva ampiezza dell’obbligo imposto al lavoratore possa tradursi in una compressione ingiustificata della sua libertà professionale, rendendo il patto nullo per violazione dei requisiti previsti dal codice civile.
Condividiamo l'approfondimento dell'Avv. Angelo Di Gioia, pubblicato su LaRepubblica il 14 Novembre, e che tratta della recente pronuncia della Corte d’Appello di Brescia. La sentenza offre un nuovo spunto di riflessione sul tema dei controlli datoriali e dei limiti del comportamento del lavoratore durante l’orario di lavoro.
Condividiamo la testimonianza dell'Avv. Stefano Trifirò, in qualità di Partner 24 ORE, andata in onda su Il Sole 24 ORE TV domenica 9 Novembre per parlare di social e licenziamento.
Condividiamo l'articolo dell'Avv. Giuseppe Sacco, pubblicato su NT+ Lavoro – IlSole24Ore, che affronta il tema della legittimazione passiva nell’azione di repressione della condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto.
Condividiamo l'articolo dell'Avv. Luca D'Arco, pubblicato su NT+ Lavoro – IlSole24Ore, che analizza come il dipendente debba sempre informare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e ciò anche se questa è determinata dall’arresto, essendo irrilevante che la società possa esserne venuta informalmente a conoscenza.
Condividiamo l'articolo dell'Avv. Alice Testa, pubblicato su NT+ Lavoro – IlSole24Ore, che affronta il caso di un lavoratore alla guida di un mezzo elettrico che durante il turno utilizzava telefonino e auricolari per guardare un video.
Con la sentenza n. 541 del 18 settembre 2025, il Tribunale di Parma ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un addetto alla movimentazione merci sorpreso a guardare un video sul cellulare mentre era alla guida di un mezzo elettrico durante l’orario di lavoro.